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La Costituzione Italiana

Dopo la liberazione di Roma e la fine della Seconda Guerra Mondiale, il 2 giugno 1946 gli italiani votarono per scegliere che forma istituzionale dare allo stato (Monarchia o Repubblica) e per eleggere un’assemblea costituente.

L'affluenza alle urne fu altissima: votarono 25 milioni di persone (l'89,1 % degli aventi diritto). Il 54,3 % scelse la Repubblica e solo 45,7 % la Monarchia, mentre la consultazione elettorale si chiuse con l’elezione di 573 deputati. La maggioranza relativa andò alla Democrazia Cristiana (35,2 %), seguita da Partito Socialista (20,7 %) e Partito Comunista (19 %).
I risultati furono proclamati il 10 giugno e subito dopo il Presidente del Consiglio De Gasperi divenne Capo provvisorio dello Stato, finché il 28 giugno l’Assemblea Costituente elesse Enrico De Nicola.

La Costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno e il 15 luglio istituì la “Commissione dei 75”, incaricata di elaborare il progetto della Costituzione. La Commissione lavorò fino al 1° febbraio 1947, organizzandosi in tre sottocommissioni, una per ciascuna sezione prevista dalla Carta: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione costituzionale dello Stato, rapporti economici e sociali.

La discussione in aula sul progetto iniziò il 4 marzo e proseguì per tutto l’anno, portando all’introduzione di alcuni importanti cambiamenti. L'Assemblea votò a scrutinio segreto il 22 dicembre e la nuova Carta venne approvata con 453 voti a favore e 62 contrari. Fu promulgata da De Nicola il 27 e finalmente entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

LE SEZIONI DELLA CARTA COSTITUZIONALE

PRINCIPI FONDAMENTALI
Parte I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I - Rapporti civili
Titolo II - Rapporti etico-sociali
Titolo III - Rapporti economici
Titolo IV- Rapporti politici
Parte II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I - Il Parlamento
Titolo II - Il Presidente della Repubblica
Titolo III - Il Governo
Titolo IV - La Magistratura
Titolo V - Le regioni, le provincie, i comuni
Titolo VI - Garanzie costituzionali
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Il testo completo sul sito del Quirinale

L’Assemblea Costituente sul sito della Camera dei Deputati